Dlgs 33/2013 – Articolo 35, comma 3 – Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all’articolo 58 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
Dichiarazione sostitutiva e acquisizione d’ufficio dei dati Le descrizioni dei procedimenti per le dichiarazioni sostitutive sono contenute nella modulistica, i dettagli legali sono spiegati nei moduli presenti nella categoria autocertificazioni Modulistica Per quanto riguarda le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati nonchè per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive si effettuano controlli d’ufficio in tempo »
Relativamente agli uffici responsabili per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti sono pubblicati:Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso agli attiConvenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di accesso agli atti Recapiti telefonici Email istituzionali Convenzioni-quadro volte a disciplinare »